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Dichiarazione universale dei diritti umani
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri
della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il
fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato
ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento
di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di
credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato
come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da
norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come
ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli
tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la
loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della
persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno
deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore
libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione
con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani
e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà
è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi
da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo
della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi
di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti
e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere
nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto
tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori
sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità
e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso
gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate
nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza,
di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene,
sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o
soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della
propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di
servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite
sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a
punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità
giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione,
ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela
contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla
costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica
udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione
dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa
penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la
sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel
quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo
che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il
diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari
essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il
reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella
sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza,
né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto
ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro
i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di
ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.
Articolo 15
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza,
né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto
del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso
dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e
ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in
comune con altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e
la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico
che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso
il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
Articolo 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente,
sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici
impieghi del proprio paese.
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo;
tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni,
effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una
procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di
ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste
e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale
lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente
che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità
umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa
dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò
una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute
e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione,
al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari;
ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità,
vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa
protezione sociale.
Articolo 26
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno
per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare
deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa
alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile
a tutti sulla base del merito.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle
Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione
da impartire ai loro figli.
Articolo 27
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della
comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico
ed ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti
da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti
e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati.
Articolo 29
1 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto
è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare
il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri
e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere
generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati
in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività
o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà
in essa enunciati.
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